Associazione di stampo mafioso No Further a Mystery

eighteen. Con un secondo motivo lamenta difetto della motivazione e violazione di legge for each quanto attiene all'omesso rispetto dell'ambito del devolutum, atteso che il giudice del rinvio, anzichè limitare la propria pronunzia ai profili indicati dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, ha posto come premessa del suo ragionamento tre punti estranei al giudizio di rinvio: il ritenuto incontro di Milano del maggio 1974; l'assunzione di M. advertisement Arcore; i pagamenti pervenuti a "cosa nostra", in conseguenza di detto incontro, fino al 1977.

eight.three. La Corte d'appello di Palermo, in sede di rinvio, dopo avere premesso che doveva ritenersi del tutto estranea ai rapporti tra D. e M. ogni connotazione di costrizione e di timore del primo nei confronti del secondo, osservava che i rapporti tra i because of erano proseguiti, pur dopo l'allontanamento di M.

In tema di associazione for every delinquere di tipo mafioso, il versamento periodico di una somma di denaro da parte della dirigenza di un'organizzazione camorristica al capo di un distinto gruppo criminale trovantesi in stato di detenzione non può di for each sé solo provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del ricevente all'associazione criminale erogante, ma ne costituisce indizio che necessita di essere confortato da ulteriori circostanze obiettivamente indicative dell'adesione del soggetto a questa consorteria. (Annulla in parte con rinvio, application. Napoli, 22/05/2013 )

10.two. Con il sesto motivo di ricorso la difesa sollecita, in primo luogo, una non consentita nuova e diversa lettura del contributo conoscitivo fornito dai suddetti dichiaranti, non ammessa nel giudizio di legittimità in presenza (appear nel caso in esame) di una motivazione logica, saldamente ancorata alle risultanze probatorie, Associazione a delinquere stampo mafioso oggetto di un puntuale e diffuso discorso giustificativo, idoneo advert illustrare le ragioni poste a foundation della decisione adottata.

Grazie all'opera di intermediazione svolta da D., veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione, da parte di B.S., di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione a lui accordata da parte di "cosa nostra" palermitana.

Caratteristica fondamentale di questo delitto è che i colpevoli sfruttano il grande potere intimidatorio della criminalità organizzata e dell’omertà che ne deriva tra la popolazione.

La sentenza impugnata, nell'argomentare che gli attentati ai magazzini "Standa" del 1988 e del 1990 erano espressione di un rapporto tra B. e "cosa nostra" non più regolato da un patto di reciproco interesse, ha attribuito in maniera illogica le suddette azioni al gruppo capeggiato da Sa., anzichè a "cosa nostra" palermitana, in cui aveva un ruolo egemone R.

Sotto altro profilo, infine, i rilievi difensivi prendono le mosse da un travisamento del dato probatorio e della motivazione della sentenza impugnata: non è in alcun modo emerso, infatti, che l'assunzione di cariche nelle società di R.

115 della sentenza di primo grado, i giudicanti insistono nel ritenere apoditticamente provata la consapevolezza del V. e del C. quanto alle loro reali intenzioni (sul punto va altresì richiamata la testimonianza B. a pag. twenty five della sentenza); i giudici di appello hanno condiviso la valutazione frazionata delle dichiarazioni del V. e del C. , senza for eachò replicare alle osservazioni difensive; anzi, al high-quality di motivare in ordine all’attendibilità delle accuse dei owing predetti dichiaranti pur in costanza di una valutazione dichiaratamente frazionata, le argomentazioni sviluppate in sentenza si limitano, si veda la pag. twenty five for each V. e la pag. 26 per il C. , advertisement una rapido quanto apodittico riferimento alla valutazione del giudice di primary remedy; di qui il palese vizio della motivazione.

La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta, infine, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato".

In tema di associazione for each delinquere di tipo mafioso, il versamento periodico di una somma di denaro da parte della dirigenza di un'organizzazione camorristica al capo di un distinto gruppo criminale trovantesi in stato di detenzione non può di for every sé solo provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del ricevente all'associazione criminale erogante, ma ne costituisce indizio che necessita di essere confortato da ulteriori circostanze obiettivamente indicative dell'adesione del soggetto a questa consorteria. (Annulla in parte con rinvio, application. Napoli, 22/05/2013 )

Le manchevolezze del capo d'imputazione si colgono, inoltre, in relazione al ruolo asseritamente svolto da D., cui si attribuisce la mediazione nell'estorsione ai danni di B. che non è mai stata contestata all'imputato, chiamato a rispondere soltanto del delitto di cui agli artt. a hundred and ten e 416 bis c.p. La caratterizzazione dell'intera vicenda in termini di estorsione è desumibile dalle lettura dei ff. 1118-1120 della sentenza di primo grado che ha ricostruito la condotta di D. occur quella di tramite di una catena che ha consolidato e rafforzato "cosa nostra", consentendole di "agganciare" una delle più importanti realtà imprenditoriali italiane e di percepire dal rapporto estorsivo, posto in essere grazie all'opera di intermediazione di D.

Il provvedimento in esame ha attentamente passato in rassegna le singole istanze, escludendo, fra l'altro, la rilevanza e la decisività, agli effetti della pronuncia da adottare in sede di rinvio, delle sollecitate acquisizioni documentali. In proposito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha argomentato che la documentazione riguardante la situazione economico-finanziaria della "Finivest" nell'anno 1987, oltre advert essere priva del crisma dell'autenticità, era logicamente ininfluente nell'economia complessiva del giudizio, al pari dell'atto di citazione nel giudizio civile, promosso da D.

ten In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Palermo procedeva altresì al nuovo esame dei profili qualificati dalla Quinta Sezione Penale come "elementi di torsione o avvitamento" rispetto al restante compendio probatorio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *